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Art. 3 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

RFER
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Art. 3 RFER

1 I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi : [3]

20%

Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)

70%

Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV) ed eventuali rimborsi per la rimunerazione minima FER

6%

Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000.– annui

4%

Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui

2 Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

3 … [4]

[3] Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

[4] Cpv. abrogato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedente modifica: BU 2021, 267.

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