Art. 3 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 3 RFER
1 I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi : [3]
20%
Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)
70%
Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV) ed eventuali rimborsi per la rimunerazione minima FER
6%
Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000.– annui
4%
Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui
2 Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.
3 … [4]
[3] Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
[4] Cpv. abrogato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedente modifica: BU 2021, 267.