Art. 2 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 2 RFER
[2] 1 I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.
2 Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi
– ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato RLA-LAEl, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
– al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata.
3 Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.
[2] Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.