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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia

1 Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1 i fondi disponibili sono versati annualmente sotto forma di contributo di base pro capite ai Cantoni, ai quali compete l'esecuzione.

2 L'erogazione dei fondi è subordinata alla disponibilità dei fondi federali.

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