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Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Art. 1 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 3 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 4 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 5 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 6 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 9 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 10 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 11 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 12 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia Art. 13 Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia

Testo normativo (13 Articoli)

Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità per la concessione dei crediti federali a favore del programma d'impulso di cui all’articolo 50a della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) per la sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, gas naturale ed elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure per misure volte a migliorare l’efficienza energetica.

1 Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1 i fondi disponibili sono versati annualmente sotto forma di contributo di base pro capite ai Cantoni, ai quali compete l'esecuzione.

2 L'erogazione dei fondi è subordinata alla disponibilità dei fondi federali.

1 Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

2 In ogni caso la SPAAS istruisce la pratica, adotta i necessari provvedimenti istruttori ed esegue i controlli.

3 Nell’applicazione del presente decreto esecutivo le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4 Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

1 Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare

a) modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);

b) modulo di dichiarazione di fine lavori.

2 L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del modulo di dichiarazione di fine lavori.

3 La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro del modulo di richiesta di incentivo.

4 La SPAAS può in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.

1 La concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.

2 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 10.

3 Se non indicato diversamente, per l’ottenimento dell’incentivo fanno stato le prescrizioni definite nell'allegato 6a dell'ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017.

4 Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

5 Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone così come gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO 2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.

6 Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.

7 L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 11.

8 Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo non sono cumulabili con altri incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024 e dal decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024.

9 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi per gli articoli da 6 a 11, rispettivamente 24 mesi per l’articolo 12, dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS può prorogare i termini di decadenza indicati.

Per la sostituzione di impianti di riscaldamento a combustibili fossili o di riscaldamenti elettrici a resistenza decentralizzati privi di sistema idraulico di distribuzione con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore sono accordati i seguenti incentivi

- per una superficie di riferimento energetico (SRE) di al massimo 250 m 2 : fr. 15'000;

- per una superficie di riferimento energetico (SRE) di oltre 250 m 2 : fr. 60/m 2 di SRE.

1 Per il raggiungimento dopo il risanamento della classe C o superiore alla voce « efficienza energetica dell’involucro » del certificato energetico degli edifici CECE è accordato un incentivo di fr. 30/m 2 per singolo elemento costruttivo che risulta essere al beneficio degli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.

2 La richiesta di incentivo di cui al capoverso 1 deve essere corredata da un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio federale dell’energia, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.

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