Art. 8a LEn Legge cantonale sull’energia (LEn)
Art. 8a LEn
[21] 1 I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell’efficienza ed efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. [22]
2 La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.
3 Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.
[21] Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69.
[22] Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.