Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
Testo normativo (5 Articoli)
1 È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).
2 È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. [2]
[2] Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.
… [3]
[3] Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
1 L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
2 Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [4]
[4] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Esso entra in vigore [5] con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Pubblicato nel BU 1996 , 70 e 211.
[5] Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.