Art. 8 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Art. 8 CIAP
1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato
a) i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
b) (...)
c) autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività;
d) altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato
a) altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
b) oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.
3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.
4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.