Art. 7 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Art. 7 CIAP
1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.
1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.
1ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.
2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20% del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagattella).