Art. 4 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Art. 4 CIAP
1 L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.
2 All’Organo intercantonale competono
a) la modifica del Concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;
b) la promulgazione delle direttive d’applicazione del Concordato;
c) l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;
c. bis il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente Concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);
d) (...)
e) il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
f) la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del Concordato;
g) lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;
h) la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.
3 L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente Governo cantonale.
4 L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione.