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CH-TI
Art. 22 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
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Art. 22 CIAP
1 Il presente Concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
2 In caso di recesso, il Concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia.
Pubblicato nel BU 2005 , 25 e 72; precedenti pubblicazioni: BU 1996 , 71 e 211.