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Art. 2 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)

CIAP
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Art. 2 CIAP

I Cantoni concordatari si riservano il diritto di

a) concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente Concordato o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;

b) concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2005.313 · ti (art. 2 CIAP)
Engineering Firm v. Swiss Municipality (Tender Ambiguity)
Cited in the final consideration section concerning principles of competition.