730.500
CIAPIVöBCIMP
CH-TI
Art. 2 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
CIAP
Art. 2 CIAP
I Cantoni concordatari si riservano il diritto di
a) concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente Concordato o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
b) concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
52.2005.313 · ti (art. 2 CIAP)
Engineering Firm v. Swiss Municipality (Tender Ambiguity)
Cited in the final consideration section concerning principles of competition.