Art. 1 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Art. 1 CIAP
1 Il presente Concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.
2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal Governement Procurement Agreement (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
3 In particolare i suoi obiettivi sono
a) promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;
b) g arantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale;
c) assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
d) c onsentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.