Art. 8 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 8 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[12] 1 L’avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.
2 Per poter pubblicare l’avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l’integralità della documentazione di gara.
3 L’avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni
a) nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;
b) genere di commessa e tipo di procedura;
c) descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
d) scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e tempi della prestazione;
e) suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;
f) eventuali limitazioni di consorzio o l’autorizzazione di subappalti;
g) possibilità di presentare varianti;
h) termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
i) esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
j) l’eventuale lingua supplementare ammessa;
k) criteri di idoneità;
l) numero massimo di offerenti invitati a presentare un’offerta nella procedura selettiva;
m) criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;
n) eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;
o) indicazione che la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
p) presso chi possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione di gara ed eventuale remunerazione per l’ottenimento;
q) indicazione dei rimedi giuridici.
4 L’avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall’avviso.
[12] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.