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Art. 8 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 8 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[12] 1 L’avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.

2 Per poter pubblicare l’avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l’integralità della documentazione di gara.

3 L’avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni

a) nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;

b) genere di commessa e tipo di procedura;

c) descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;

d) scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e tempi della prestazione;

e) suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;

f) eventuali limitazioni di consorzio o l’autorizzazione di subappalti;

g) possibilità di presentare varianti;

h) termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

i) esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

j) l’eventuale lingua supplementare ammessa;

k) criteri di idoneità;

l) numero massimo di offerenti invitati a presentare un’offerta nella procedura selettiva;

m) criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;

n) eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;

o) indicazione che la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;

p) presso chi possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione di gara ed eventuale remunerazione per l’ottenimento;

q) indicazione dei rimedi giuridici.

4 L’avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall’avviso.

[12] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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