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Art. 7a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 7a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[9] 1 Alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del presente regolamento, con le seguenti particolarità.

2 Occorre pubblicare anche un riassunto dell’avviso di gara in lingua francese su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (segnatamente simap.ch), contenente le seguenti indicazioni

a) nome e indirizzo del committente;

b) prestazione richiesta;

c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell’offerta;

d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

3 I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell’art. XI paragrafo 2 e 4 dell’accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. [10]

4 L’offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un’autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

5 L’offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

6 Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di

a) genere di procedura applicata;

b) oggetto ed entità della commessa;

c) nome e l’indirizzo del committente;

d) data dell’aggiudicazione;

e) nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario;

f) prezzo dell’offerta considerata.

7 I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all’Organo intercantonale all’indirizzo della Confederazione.

8 L’adeguamento dei valori soglia ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge viene pubblicato con decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

[9] Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[10] Cpv. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2022, 31.

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