Art. 7 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 7 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[8] 1 L’attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è delegata alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali.
2 L’attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro è delegata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.
3 Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei CCL delle rispettive categorie di arti e mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede.
4 L’offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell’adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell’ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.
5 Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell’aggiudica tario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.
[8] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.