Art. 60 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 60 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[70] 1 Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all’aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.
2 L’istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all’adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l’autocertifica zione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.
3 Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall’istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.
4 All’istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell’Ammini strazione cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dal l’ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.
5 Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le tariffe praticate dall’Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.
[70] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.