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Art. 60 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 60 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[70] 1 Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all’aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.

2 L’istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all’adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l’autocertifica ­ zione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

3 Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall’istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.

4 All’istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell’Ammini ­ strazione cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dal ­ l’ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

5 Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le tariffe praticate dall’Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

[70] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

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