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Art. 59 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 59 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[69] 1 Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).

2 Il committente concorda con l’offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.

[69] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.

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