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Art. 55 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 55 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[66] Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se

a) non realizza il progetto;

b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;

c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;

d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;

e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;

f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

[66] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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