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Art. 5 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 5 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[6] 1 Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.

2 Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

3 Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull’arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.

4 Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.

5 Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

6 Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito.

7 Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.

[6] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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