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Art. 48 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 48 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[61] 1 L’eventuale obbligo di prestare congrue garanzie dev’essere previsto nel bando.

2 Con l’offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.

3 In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l’obbligo di prestare garanzia.

[61] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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