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Art. 4 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 4 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[5] Ai sensi del presente regolamento si definiscono

a) commesse internazionali: commesse con un valore soglia superiore a quelli indicati nell’allegato 1 lett. a CIAP;

b) bando: l’insieme dell’avviso di gara e della documentazione di gara;

c) avviso di gara: l’avviso pubblico del committente nelle procedure di pubblico concorso (libere o selettive);

d) documentazione di gara: tutta la documentazione che il committente mette a disposizione degli offerenti per partecipare alla gara;

e) capitolato: l’insieme delle condizioni, prescrizioni ed elenco dei prezzi contenuti nel bando;

f) variante: l’offerta che consente di raggiungere l’obiettivo iniziale dell’appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;

g) appalto generale: la commessa in cui è previsto un unico aggiudicatario responsabile per l’esecuzione di un’opera già progettata assumendo la direzione e l’esecuzione dei lavori nel loro insieme;

h) appalto totale: commessa di appalto generale che comprende anche la progettazione dell’opera;

i) istanza esecutiva competente per il sussidio: l’istanza, ai sensi dell’art. 23 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 o un’istanza analoga per gli altri soggetti alla legge, che è responsabile per l’erogazione del sussidio e competente per le decisioni di decadenza o riduzione del sussidio;

j) foglio di correzione: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all’offerta, segnatamente dell’elenco dei prezzi;

k) commessa edile: l’insieme delle commesse per la realizzazione di un’opera edile o di genio civile, compresa la fornitura e la posa di tutto quanto è parte costitutiva dell’opera, esclusi gli accessori e le prestazioni di servizio, segnatamente arredamento e attrezzature, rispettivamente la progettazione;

l) concorso di idee: forma di messa in concorrenza che ha come obiettivo il chiarimento del programma o la definizione dei presupposti di una prestazione o di un’opera;

m) concorso di progetto: forma di messa in concorrenza intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della realizzazione di un’opera;

n) mandato di studi paralleli: messa in concorrenza di proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti;

o) sussidio: quanto è definito sussidio ai sensi oppure in analogia dell’art. 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

[5] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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