Art. 39b Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 39b Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[48] 1 Il Portale offerenti (art. 20a LCPubb) permette di raccogliere le attestazioni degli offerenti che lo utilizzano e permette ai committenti di verificare l’adempimento dei requisiti d’idoneità riguardo alle esigenze poste dalla legge.
2 Il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato è l’organo responsabile e gestisce il portale. In particolare esso assolve i seguenti compiti
a) gestisce e coordina gli accessi e le verifiche dei soggetti autorizzati alla valutazione dell’idoneità;
b) garantisce la cancellazione definitiva dei dati scaduto il termine di archiviazione di 5 anni dal momento del caricamento dei dati.
3 I soggetti abilitati alla valutazione dell’idoneità sono designati dal Consiglio di Stato tramite direttiva pubblicata nel portale e hanno accesso ai dati contenuti nel portale.
4 L’autorità di vigilanza può accedere in ogni tempo ai contenuti del portale.
5 I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
[48] Art. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.