Art. 39a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 39a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[45] 1 L’autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all’art. 7 cpv. 3 lett. a−f della legge. Per valori inferiori a 5'000 franchi (IVA esclusa) anche l’autocertificazione non è necessaria. [46]
2 L’autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 20'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari. [47]
3 Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.
4 Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione
a) l’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione determinano l’esclusione dell’offerta e la segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.
[45] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.
[46] Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 141; precedente modifica: BU 2022, 31.
[47] Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.