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Art. 39 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 39 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[44] 1 All’offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento di

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i) Contributi professionali.

2 Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente.

3 Deve essere prodotta anche l’autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

4 Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

5 Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta.

6 Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.

7 Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l’art. 7a.

[44] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

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