Art. 37 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 37 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[41] 1 Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorziato) in una medesima gara.
2 L’offerente deve allegare all’offerta l’elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.
3 La vigilanza sulla corrispondenza fra i subappaltatori impiegati e quelli annunciati dall’aggiudicatario compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto. L’aggiudicatario deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori da lui impiegati per l’esecuzione della commessa e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica inoltre che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, per le verifiche di loro competenza.
4 L’impiego di personale supplementare fornito da terzi è ammesso solo per necessità che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto, ed è soggetto ad autorizzazione, preventiva e potestativa, del committente, alle seguenti condizioni
a) l’aggiudicatario deve attestare, in forma scritta i motivi oggettivi dell’imprevedibilità;
b) l’aggiudicatario deve allegare il contratto scritto col prestatore di personale, il quale deve rispettare tutti i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 della legge), ad eccezione dei requisiti di idoneità dell’art. 34;
c) l’aggiudicatario deve anche presentare l’attestazione di ricerca infruttuosa di personale rilasciata dal competente ufficio cantonale, qualora intenda impiegare personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali). [42]
[41] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142; precedente modifica: BU 2012, 354.
[42] Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142.