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Art. 36 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 36 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[40] 1 Le prove della costituzione del consorzio e l’indicazione delle persone fisiche o giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all’inoltro dell’offerta.

2 La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere autorizzata dal bando.

3 La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l’esclusione.

4 Il prestito di personale all’interno del consorzio è ammesso senza restrizioni.

[40] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2012, 106 e 354.

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