Art. 35a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 35a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[38] 1 A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che
a) hanno un interesse personale immediato a una commessa;
b) sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;
c) sono parenti o affini dell’offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;
d) operano come rappresentanti dell’offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure
e) non dispongono a motivo di altre circostanze dell’indipendenza necessaria all’esecuzione di commesse pubbliche.
2 La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.
3 Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l’esclusione della persona interessata.
4 Nei concorsi e nei mandati di studio in parallelo, il committente può prevedere nel bando l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione degli offerenti che presentano un motivo di ricusa in relazione a un membro della giuria. [39]
[38] Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
[39] Cpv. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.