Art. 35 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 35 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[37] 1 Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un’offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.
2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale
a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
c) la proroga dei termini minimi.
3 Un’analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.
[37] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.