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Art. 34 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 34 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[33] 1 Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l’esecuzione della prestazione. [34]

2 In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l’offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l’esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l’offerente deve comprovare un’esperienza sufficiente.

3 Se l’offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti

a) nelle commesse per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l’esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;

b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell’esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. [35]

3bis L’autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l’attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero. [36]

4 Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

5 Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

6 I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta.

[33] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2009, 157 e 208; BU 2015, 381.

[34] Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[35] Cpv. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2022, 31.

[36] Cpv. introdotto dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192.

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