Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[3] 1 L’allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso da parte dell’autorità di vigilanza.
2 I committenti di cui all’art. 2 lett. a e b della legge non sono tenuti ad applicarla per le commesse assegnate nell’ambito di attività a carattere esclusivamente commerciale o industriale e svolte in regime di libera concorrenza.
3 L’allegato 2, di natura esemplificativa, elenca i principali atti normativi cantonali o federali che prevedono l’erogazione di sussidi a committenti assoggettabili in base all’art. 2 lett. b della legge, computati anche i sussidi della Confederazione e dei soggetti alla legge.
4 L’assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell’attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese dell’attività sussidiata per i 12 mesi successivi.
5 L’assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell’assoggettamento per sussidio di prestazioni.
6 Nei casi di assoggettamento per sussidio, l’istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l’obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio.
7 L’allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge.
8 La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata alla legge.
[3] Art. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2019, 218.