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Art. 18 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

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Art. 18 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)

[30] 1 Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, di cui

a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici; e

b) al massimo 6 rappresentanti dell’economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati.

2 Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l’autorità per la stesura di schede informative, riservate le competenze di cui agli art. 60 e 61.

[30] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

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