Art. 13 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 13 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[20] 1 Al momento della delibera, i committenti redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).
2 La lista annuale delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni
a) nome del committente;
b) data dell’aggiudicazione;
c) oggetto ed entità della commessa;
d) genere di commessa (edile principale o secondario, fornitura, servizio);
e) genere di procedura applicata e base legale dell’incarico diretto o dell’invito;
f) nome dell’aggiudicatario, suo domicilio o sede;
g) importo deliberato.
3 La lista va messa a disposizione in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l’ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.
4 Per i soggetti obbligati alla pubblicazione, la stessa avviene sul proprio sito internet.
[20] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 140; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548; BU 2010, 424; BU 2019, 376.