Art. 10 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Art. 10 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
[14] 1 Nella misura in cui non figurino già nell’avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su
a) elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione;
b) le esigenze tecnico-economiche;
c) le prove relative ai criteri d’idoneità;
c bis ) la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d’aggiudicazione o di scelta nell’ambito di una procedura selettiva; [15]
d) il capitolato d’oneri o il capitolato d’appalto;
e) data, ora e luogo dell’eventuale sopralluogo tecnico o dell’incontro comune con la committenza;
f) data, ora e luogo dell’apertura delle offerte e forma dell’apertura pubblica. [16]
2 Nel caso di riproduzione e/o spedizione di documentazione cartacea, il committente può addebitarne le spese ai concorrenti che non inoltrano un’offerta.
[14] Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
[15] Lett. introdotta dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
[16] Lett. modificata dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.