Art. 7 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 7 LCPubb
[12] 1 Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.
2 È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a
– fr. 500’000. – per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
– fr. 250’000. – per commesse edili di altro genere e artigianali;
– fr. 250’000. – per commesse di fornitura;
– fr. 250’000. – per prestazioni di servizio. [13]
3 La procedura d’incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi)
a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;
b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;
c) all’offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell’ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso;
e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l’esperimento di una procedura;
f) il committente acquista beni ad una borsa merci;
g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell’ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni
– la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;
– le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;
– il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento;
h) il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a
– fr. 300’000. – per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
– fr. 150’000. – per commesse edili di altro genere e artigianali;
– fr. 100’000. – per commesse di fornitura;
– fr. 150’000. – per prestazioni di servizio; [14]
i) se – in riferimento all’art. 2 lett. b) – il sussidio è inferiore al 50% della spesa computabile e si situa in una forchetta tra 1 milione di franchi e 3 milioni di franchi. [15]
4 Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.
5 I committenti entro il mese di aprile redigono in forma elettronica la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l’anno precedente. La lista è accessibile su richiesta. Entro lo stesso termine Cantone e Comuni pubblicano la lista per la durata di un anno. [16]
6 Il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo di pubblicazione ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto. [17]
[12] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2015, 89.
[13] Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
[14] Lett. modificata dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
[15] Lett. introdotta dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
[16] Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 131; precedente modifica: BU 2019, 397.
[17] Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 131; precedente modifica: BU 2019, 397.