Art. 6 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 6 LCPubb
[11] 1 Sono definite
a) procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;
b) procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione.
Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare un’offerta. Nell’avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare un’offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l’aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente;
c) procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare un’offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;
d) incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di mercato, senza bando di concorso.
2 Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel bando o nell’invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.
[11] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.