730.100
LCPUBBLMP
CH-TI
Art. 44 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
LCPubb
Art. 44 LCPubb
1 L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.
2 Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.
3 Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.