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Art. 44 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

LCPubb
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Art. 44 LCPubb

1 L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.

2 Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.

3 Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.

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