Art. 4 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 4 LCPubb
[7] 1 La presente legge non si applica
a) alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme;
b) alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari. [8]
2 Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se
a) sono minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza;
b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;
c) sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.
3 Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d’idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.
4 La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all’art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.
[7] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
[8] Lett. modificata dalla L 14.12.2021; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 47.