Art. 32 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 32 LCPubb
[41] 1 Il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.
2 I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
3 Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.
[41] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.