Art. 3 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 3 LCPubb
[6] 1 Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l’allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
– fr. 8’700’000.– per commessa edile;
– fr. 350’000.– per fornitura o prestazione di servizio;
– fr. 700’000.– per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all’art. 2 lett. c.
2 Sono definite
a) commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l’esecuzione di opera di edilizia o del genio civile;
b) commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compra – vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
c) commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.
3 Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.
[6] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.