Art. 22 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 22 LCPubb
Il committente può chiedere all’offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche
a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell’offerente ed in particolare delle persone responsabili dell’esecuzione della commessa;
b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;
c) l’elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l’appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti; [25]
d) attestati sull’esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell’esecuzione della commessa;
f) l’importanza dei lavori che l’offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.
[25] Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.