Art. 2 LCPubb Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
Art. 2 LCPubb
[4] Alla presente legge sono assoggettati
a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;
b) altri committenti che sono
– preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure
– sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi;
c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell’ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).
[4] Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72; BU 2008, 648.