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726.170 VFGWRGGS CH-TI

Art. 3 RGGS Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (RGGS)

RGGS
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Art. 3 RGGS

1 La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata. Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di ogni anno civile.

2 Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia st ata decisa una proroga.

3 Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.

4 L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di ge stione dei sentieri.

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