726.170
VFGWRGGS
CH-TI
Art. 3 RGGS Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (RGGS)
RGGS
Art. 3 RGGS
1 La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata. Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di ogni anno civile.
2 Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia st ata decisa una proroga.
3 Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.
4 L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di ge stione dei sentieri.