726.170
VFGWRGGS
CH-TI
Art. 2 RGGS Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (RGGS)
RGGS
Art. 2 RGGS
1 I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione, manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.
2 Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.
3 I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.