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726.170 VFGWRGGS CH-TI

Art. 2 RGGS Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (RGGS)

RGGS
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Art. 2 RGGS

1 I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione, manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.

2 Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.

3 I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.

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