Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
[1] È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).
[1] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
[2] La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.
[2] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
[3] La Commissione svolge i seguenti compiti
a) stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari d’esecuzione;
b) adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali;
c) adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica;
d) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;
e) coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello stesso. L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio;
f) valuta lo stato della rete e della segnaletica;
g) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia;
h) su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con le OTR.
[3] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
[4] La Commissione è composta
a) da un rappresentante di ogni OTR;
b) da un rappresentante di TicinoSentieri;
c) da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume la presidenza e si avvale di un segretario.
[4] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
… [5]
[5] Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
[6] 1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità.
[6] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
[7] Se necessario , la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.
[7] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore . [8]
Pubblicato nel BU 2001 , 129.
[8] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.