Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) (LCPS)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1 La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.
2 Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.
1 La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali. [2]
2 In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.
[2] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.
1 Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti. [3]
2 Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.
3 Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.
[3] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[16]
[16] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
1 I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.
2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3 I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.
4 La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione.
1 La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.
2 I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri.
cpv. 1 lett. a) [18]
[18] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
1 Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3 Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.
1 Il piano can tonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato. [4]
2 Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.
[4] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[5] 1 Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.
2 La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.
d) revisione e modifica [6]
[5] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU 2009, 34.
[6] Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
cpv. 1 lett. h) [17]
II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata
[17] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[7] 1 Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua ap provazione.
2 Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’art. 9. La modifica è al lestita dal Dipartimento.
[7] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
1 Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.
2 I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patrizia ti ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali. [8]
3 Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
[8] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[9] Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre rico rso al Consiglio di Stato.
[9] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[10] La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri ent i pubblici con il loro accordo.
[10] Art. reintrodotto dalla L 14.1 2.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU 2014 , 15.
[11] 1 I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.
2 Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.
3 Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.
[11] Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014 , 439.
1 Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali.
2 Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme. [12]
[12] Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
[13] Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.
[13] Art. modificato dalla L 14 .12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439.
… [14]
[14] Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43 ; pr ecedenti modifiche : BU 2007, 277; BU 2014, 439.
1 I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.
2 I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.
1 I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.
2 Essi sono consultati preventivamente.
1 Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.
2 L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.
1 Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art . 7 LPS).
2 Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.
[15] 1 Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato rico rso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.
[15] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. [21]
Pubblicata nel BU 1994 , 95.
[21] Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.
cpv. 4 (nuovo) e 5 [19]
[19] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
cpv. 3 lett. a)
a) abrogata
cpv. 1 lett. f) [20]
[20] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.