Regolamento sulle strade nazionali
Testo normativo (5 Articoli)
Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.
I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.
1 I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.
2 Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.
Pretese (art. 15 LFespr.)
Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto.
1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
2 Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.
Pubblicato nel BU 2007 , 696.