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Regolamento sulle strade nazionali

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (5 Articoli)

Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.

I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.

1 I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.

2 Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.

Pretese (art. 15 LFespr.)

Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto.

1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

2 Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.

Pubblicato nel BU 2007 , 696.

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