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Art. 2 LALSN Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali (LALSN)

LALSN
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Art. 2 LALSN

1 Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione , fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.

2 Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.

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