725.200
LALSN
CH-TI
Art. 2 LALSN Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali (LALSN)
LALSN
Art. 2 LALSN
1 Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione , fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.
2 Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.