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Art. 2 RStr Regolamento sulle strade (RStr)

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Art. 2 RStr

Sono considerate strade pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legge

a) le strade a grande capacità, principali, di collegamento, di raccolta e di servizio;

b) le strade ad uso pedonale (esclusivamente o prevalentemente);

c) le strade ciclopedonali e le piste ciclabili;

d) le strade a uso del trasporto pubblico.

Competenze (art. 4 LStr)

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