725.110
RSTRStrVROu
CH-TI
Art. 2 RStr Regolamento sulle strade (RStr)
RStr
Art. 2 RStr
Sono considerate strade pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legge
a) le strade a grande capacità, principali, di collegamento, di raccolta e di servizio;
b) le strade ad uso pedonale (esclusivamente o prevalentemente);
c) le strade ciclopedonali e le piste ciclabili;
d) le strade a uso del trasporto pubblico.
Competenze (art. 4 LStr)