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Art. 8a Legge sulle strade

[18] 1 Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.

2 Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti della funzione di una strada già pianificata.

[18] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

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