Legislator Giurisprudenza & Legislazione
723.320 CH-TI

Cantone Ticino 723.320

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1 L’ estrazione di sabbia, ghiaia, c iottoli o altro materiale dall’ alveo dei laghi, dei fi umi, dei torrenti o di corsi d’ acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.

2 Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare

a) il quantitativo previ sto, la durata e lo scopo dell’ estrazione;

b) l’ uso del materiale da estrarre;

c) i mezzi previsti per l’ estrazione;

d) la zona dell’ estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;

e) le valutazioni sulle ripercussioni ambientali. [2]

3 Se è previsto l’ uso di impianti fissi, devono essere allegati i progetti relativi e quelli dei servizi annessi.

[2] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

1 Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamen te della eventuale necessità d’ impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità. [3]

2 Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.

3 … [4]

[3] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

[4] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

1 L’ autorizzazione è personale e non trasferibile. Mutando la ragione sociale, essa decade.

2 L’ autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

1 Le autorizzazioni sono di due categorie

a) Categoria A: per l’ estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni;

b) Categoria B: per l’ estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.

2 Le domande di rinnovo dell’ autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e segg.

1 L’ autorizzazio ne è soggetta a una tassa dell’ importo fino a fr. 25.-- per met ro cubo, a seconda del luogo d’ estrazione e della qualità del materiale. [5]

2 … [6]

3 Il tito lare, nei termini stabili nell’ autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quan titativi estratti. L’ ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione , riservati gli accertamenti d’ ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative. [7]

[5] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

[6] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

[7] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

1 Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’ appalto.

2 Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.

3 Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi .

[8] Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’ autorizzazione.

[8] Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

1 L’ autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.

2 Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicure zza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere, o quando l’ interessato non si attenga alle condizioni dell’ autorizzazione: per la categoria A, segnatamente, quando i mezzi previsti per l’ estrazione non sono apprestati entro due anni dal rilascio.

3 La revoca non implica obbligo di indennità.

[9] Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

[9] Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigo re dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.

1 Il titolare dell’ autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.

2 In particolare egli è tenuto al ripristino delle opere d i arginatura danneggiate o all’ esecuzione di nuove opere di protezione.

1 È abrogato il dec reto esecutivo disciplinante l’ estr azione di sabbia e ghiaia dall’ alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.

2 Il presente decreto entra in vigore [10] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 1966 , 19.

[10] Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →