Cantone Ticino 723.320
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 L’ estrazione di sabbia, ghiaia, c iottoli o altro materiale dall’ alveo dei laghi, dei fi umi, dei torrenti o di corsi d’ acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.
2 Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare
a) il quantitativo previ sto, la durata e lo scopo dell’ estrazione;
b) l’ uso del materiale da estrarre;
c) i mezzi previsti per l’ estrazione;
d) la zona dell’ estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;
e) le valutazioni sulle ripercussioni ambientali. [2]
3 Se è previsto l’ uso di impianti fissi, devono essere allegati i progetti relativi e quelli dei servizi annessi.
[2] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
1 Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamen te della eventuale necessità d’ impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità. [3]
2 Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.
3 … [4]
[3] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
[4] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
1 L’ autorizzazione è personale e non trasferibile. Mutando la ragione sociale, essa decade.
2 L’ autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.
1 Le autorizzazioni sono di due categorie
a) Categoria A: per l’ estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni;
b) Categoria B: per l’ estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.
2 Le domande di rinnovo dell’ autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e segg.
1 L’ autorizzazio ne è soggetta a una tassa dell’ importo fino a fr. 25.-- per met ro cubo, a seconda del luogo d’ estrazione e della qualità del materiale. [5]
2 … [6]
3 Il tito lare, nei termini stabili nell’ autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quan titativi estratti. L’ ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione , riservati gli accertamenti d’ ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative. [7]
[5] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
[6] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
[7] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modific he: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
1 Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’ appalto.
2 Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.
3 Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi .
[8] Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’ autorizzazione.
[8] Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
1 L’ autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.
2 Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicure zza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere, o quando l’ interessato non si attenga alle condizioni dell’ autorizzazione: per la categoria A, segnatamente, quando i mezzi previsti per l’ estrazione non sono apprestati entro due anni dal rilascio.
3 La revoca non implica obbligo di indennità.
[9] Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
[9] Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigo re dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.
1 Il titolare dell’ autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.
2 In particolare egli è tenuto al ripristino delle opere d i arginatura danneggiate o all’ esecuzione di nuove opere di protezione.
1 È abrogato il dec reto esecutivo disciplinante l’ estr azione di sabbia e ghiaia dall’ alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.
2 Il presente decreto entra in vigore [10] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1966 , 19.
[10] Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.